Scadenza carta d’identità cartacea: 3 agosto 2026

Il 3 agosto 2026 le carte d'identità cartacee italiane perderanno definitivamente validità, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento stesso.

Data:

9 Febbraio 2026

Tempo di lettura:

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Testo completo della notizia

Le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento, a seguito della sentenza della Corte di giusizia dell'Unione Europea che ha dichiarato l'invalidità del Regolamento UE 2019/1157.

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con la Circolare n. 8/2026, ha ribadito quanto già anticipato dalla Circolare n. 73/2025, riguardo alla scadenza perentoria del 3 agosto 2026 per la validità delle carte d’identità in formato cartaceo. La misura è stata definitivamente sancita dal Regolamento (UE) n. 1208/2025, che stabilisce che le carte d’identità cartacee non soddisfano più i requisiti minimi di sicurezza richiesti dall’Unione Europea.

I cittadini ancora in possesso di una carta d’identità in formato cartaceo, sono invitati a provvedere al rinnovo del proprio documento di riconoscimento in formato elettronico (CIE).

Documentazione richiesta per il rilascio:

  • una foto tessera recente su sfondo bianco conforme alle prescrizioni del Ministero dell'Interno per il rilascio del passaporto;
  • carta d'identità scaduta / deteriorata o nel caso di furto / smarrimento la denuncia presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza;
  • tessera sanitaria plastificata;
  • i cittadini stranieri, oltre la documentazione sopra elencata, dovranno esibire il Permesso o Carta di Soggiorno in corso di validità, o fotocopia del Permesso di Soggiorno scaduto e ricevuta della presentazione di rinnovo effettuata nei tempi previsti, ovvero prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 gg dalla scadenza dello stesso. Ai fini dell’identificazione, in caso di prima richiesta, dovrà esibire un documento valido per l’espatrio rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine oppure un’attestazione consolare con fotografia. Per i cittadini stranieri residenti, la carta d’identità ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l’espatrio.
  • in caso di cittadino minore con cittadinanza italiana dovranno essere presenti, oltre al minore (è sempre necessaria la sua presenza), entrambi i genitori o uno solo purché munito di apposita dichiarazione di assenso dell'altro genitore con allegata la fotocopia di un documento d'identità dello stesso;
  • qualora non ci sia la dichiarazione di assenso del genitore non presente la Carta d'Identità può essere emessa ma non avrà validità per l'espatrio. La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di 14 anni può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci
  • in caso di cittadino minore non di cittadinanza italiana dovranno essere presenti, oltre al minore (è sempre necessaria la sua presenza), uno o entrambi i genitori. La carta d'identità non avrà validità per l'espatrio.

A cura di

VI° Settore - Servizi Demografici, Elettorali, Decentramento e Transizione Digitale

Ultima revisione: 9 febbraio 2026